STATUTO
Associazione “RespiRARE
Campania" onlus per le Malattie Rare del Polmone
Art. 1 - Denomlnazlone - Sede - Durata
L'Associazione si costituisce con il nome “RespiRARE
Campania"onlus per le Malattie Rare del Polmone.
Adottando il presente statuto al ?ne di ottenere
l'iscrizione quale socia "Respirare Regionale “ nel
libro dei soci della costituenda Associazione
Italiana RespiRARE per le Malattie Rare del Polmone,
con sede in Napoli presso il Centro di Riferimento
Regionale per le malattie respiratorie del polmone,
AORN Azienda Ospedaliera dei Colli - Monaldi - UOSD
pneumotisiologia e UOC pneumotisiologia - Università
Federico Il - Via Leonardo Bianchi, 1. 80131 Napoli
- titolare del nome RespiRARE e del relativo logo.
La conservazione della denominazione “ RespiRARE
Campania " è condizionata al conseguimento ed al
mantenimento della posizione di socia RespiRARE come
socia Regionale.
L'Assemblea dei soci potrà approvare un regolamento
specifico sull' organizzazione e attuazione degli
scopi sociali.
La sede associativa viene stabilita presso presso il
Centro di Riferimento Regionale per le malattie
respiratorie del polmone, AORN Azienda Ospedaliera
dei Colli - Monaldi - UOSD pneumotisiologia e UOC
pneumotisiologia - Università Federico ll - Via
Leonardo Bianchi, 1 80131 Napoli.
Il cambiamento di indirizzo della sede legale
allinterno della stessa Regione non costituisce
modi?ca statutaria e potrà essere deliberato dal
Consiglio Direttivo.
Altre sedi operative, sezioni o delegazioni potranno
essere stabilite su tutto il territorio regionale su
decisione del Consiglio Direttivo.
Nei segni distintivi o nelle comunicazioni rivolte
al pubblico l'Associazione dovrà utilizzare la
locuzione “ organizzazione non lucrativa di utilità
sociale" o l'acronimo “ONLUS”.
Essa è una libera associazione di fatto, apartitica
e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza
scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, capo
ill, art. 36 e segg. del Codice Civile, dal D,Lgs.
n. 460 del 4/12/1997, nonché dal presente statuto.
Art. 2 - Finalità e Scopi Associativi
L'associazione opera nel settore assistenza sociale
e socio sanitaria, non persegue fini di lucro nè
diretto ne indiretto per il raggiungimento degli
scopi di solidarietà sociale nei confronti dei
soggetti affetti da malattie rare del polmone con
patologie af?ni e dei loro familiari.
Per il raggiungimento degli scopi sociali in
conformità all'Atto Costitutivo. l`Associazione
potrà promuovere varie attivita in particolare.
1) La realizzazione di interventi ?nalizzati al
sostegno delle persone affette da malattie rare del
polmone e dei loro familiari proponendosi come punto
di riferimento e di aggregazione;
2) L'assistenza dei malati e dei loro familiari nei
rapporti con presidi sanitari ed enti pubblici;
3) La sensibilizzazione intorno alle peculiari
problematiche che le malattie rare del polmone
sollevano e al sostegno dei pazienti e delle loro
famiglie;
4) La proposizione ed il sostegno di modelli di
attenzione integrale nei confronti di malattie che
possono divenire una delle principali cause di
invalidità;
5) La predisposizione di forme specifiche di
assistenza per i malati ed i familiari;
6) Promuovere lincenlivazlone alla costituzione di
centri di assistenza anche a distanza;
7) La formazione di personale specializzato anche
attraverso l'organizzazione d convegni e corsi di
studio;
8) L'intervento, presso le forze pubbliche,
sindacali e le amministrazioni pubbliche, al ?ne di
promuovere il diritto alla salute e alla qualità
della vita e la tutela giuridica del malato e dei
familiari;
9) La promozione del ruolo informativo dei malati e
dei loro familiari per l'acquisizione di dati
statistici di rilevanza sociale e sanitaria;
10) ll potenziamento, anche in coordinamento con
altre organizzazioni italiane e strraniere che
perseguono analoghe ?nalita, della ricerca inerente
agli aspetti etiopatogenetici, terapeutici,
assistenziali e sociali delle malattie rare del
polmone e sindromi correlate;
11) istituire un fondo per la ricerca in ambito
pneumologico;
12) Creare incontri tra i malati, ed ove non fosse
possibile ?slcamente, creare una rete telematica di
interscambio di informazione con l'assistenza di uno
psicologo e uno pneumologo;
13) Sostenere e promuovere la giornata del malato
affetto da patologie rare del polmone;
14) Svolgere la propria attività, collaborando con
le varie associazioni presenti sul territorio
nazionale, in piena autonomia;
15) Avviare progetti a vari livelli regionali,
nazionali e internazionali atti a migliorare
l'assistenza al malato affetto da malattie rare del
polmone;
16) Avviare corsi di informazione direttamente nelle
scuole anche con il patrocinio della Regione di
appartenenza, avvalendosi della disponibilità di
medici e malati pneumologici;
17) Attuare prevenzione, mediante l'istituzlone di
un numero verde, che avvicini il cittadino con
sospetta patologia polmonare alle strutture presenti
sul territorio;
18) Promuovere la ricerca sulle malattie rare del
polmone e delle malattie affini anche mediante la
costituzione di una fondazione;
19) Promuovere la raccolta occasionale di fondi, in
concomitanza di eventi organizzati
dall'associazione, l'acquisizione di contributi ed
elarglzioni diretti a sostenere lo
svolgimento dell'attività dell'Associazione;
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse
da quelle istituzionali sopra indicate, ad eccezione
di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle
accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto
integrative delle stesse. In tal senso
|'Associazione potrà svolgere attività di natura
commerciale e/o produttiva nei limiti di una
rilevanza comunque marginale in relazione al
complesso delle attività associative.
L'Associazione potrà intraprendere iniziative di
carattere divulgativo, sociale, culturale,
ricreativo e potra organizzare manifestazioni,
concorsi, mostre, pubblicazioni, tesi a favorire
l'aggregazione, la vita associativa e la diffusione
della cultura e della solidarietà sociale attraverso
qualsivoglia strumento ritenuto idoneo allo scopo.
L'Associazione può collaborare con Associazioni o
altre realtà non lucrative per la valorizzazione
sinetgica delle comuni esperienze umane e
scienti?che.
L'Associazione potrà, per il raggiungimento dello
scopo sociale, stipulare contratti, accordi e
convenzloni con aziende, scuole, istituti, Enti e
strutture pubbliche, privati, associazioni,
fondazioni, consorzi.
Art. 3 - I soci
Possono essere soci dell'Associazione le persone
fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità,
nonchècoloro i quali, per particolari competenze o
professionalità, siano impegnati in attività volte
al perseguimento di scopi affini ed analoghi a
quelli cui è indirizzata l'attività
dell'Associazione.
l soci si distinguono in Soci Ordinari e Soci
Onorari:
- Sono Soci Ordinari tutte le persone, uomini e
donne, che condividano le finalità istituzionali e
gli scopi associativi ed abbiam compiuto il
diciottesimo anno di età. lminori di anni diciotto,
possonoassumere il titolo di socio, solo previo
consenso dei genitori e comunque non godono del
diritto di voto in assemblea.
- Sono Soci Onorari quelle persone alle quali
l'associazione deve particolare riconoscenza e che
aiutano l'associazione con prestazioni
professionali, concessione di spazi e/o attrezzature
ed eventuali “testimonials”. Vengono nominati
dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del
Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esentati
dal pagamento di qualsiasi contributo, ma non hanno
diritto al voto.
L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio
Direttivo, su domanda scritta del richiedente
dichiarando di condividere e osservare le ?nalita
dell'Associazione.
Tale domanda comporta laccettazione di tutte le
norme del presente Statuto e di tutte le eventuali
modi?che, nonche il pagamento delle quota annuale
prevista in lavore deil'Associazione da parte di
ciascun socio e l'obbIigo di osservare le
deliberazioni che, in base al presente Statuto
saranno adottate dai competenti organi
dell'Associazione stessa.
La partecipazione alla vita associativa è a tempo
indeterminato e non può essere temporanea.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per I'attività prestata.
Non è consentita in alcun modo la remunerazione dei
soci per le loro prestazioni in ambito Associativo.
cosi come la distribuzione e Passegnazione di utili.
In base alle disposizioni di legge 675/97 (privacy)
tutti i dati personali raccolti saranno soggetti
alla riservatezza ed utilizzati per le sole ?nalita
dell'Associazione previo assenso scritto del soci.
Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei
soci ordinari
L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data
della deliberazione del Consiglio direttivo che
esamina le domande degli aspiranti soci; I`esame
deIl'istanza e la conseguente deliberazione deve
awenire nel corso della prima seduta successiva alla
data di presentazione.
Alla deliberazione assunta in senso positivo fa
seguito l'iscrlzione nel registro del soci.
La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni volontarie;
- decesso;
- esclusione;
L'esclusione viene deliberata nel caso di :
- comportamento in contrasto con gli scopi e le
pratiche deil'Associazione;
- comportamento pregiudlzievole della onorabilita'
dell'Associazione;
- indebita rivelazione di notizie riservate;
- mancato versamento della quota associativa e degli
altri contributi previsti ai sensi del presente
statuto e regolamenti;
- gravi motivi oggettivi
La delibera di esclusione da parte del Consiglio
direttivo ha ef?cacia immediata, qualora l'escluso
non condivida le ragioni delI`esclusione potra'
adire l'Assemblea per chiedere la revoca del
prowedimento di esclusione.
In tal caso la delibera di esclusione rimarrà
sospesa sino al pronunciamento del|'Assemblea.
Art. 5 Diritti e doveri dei soci.
Tutti i soci nel|'ambito de|i'Associazione sono
titolari dei medesimi diritti e obblighi e possono
partecipare all'Assemblea ordinaria e
straordinaria,, i maggiorenni avranno diritto al
voto e potranno essere eletti alle cariche sociali.
Ogni socio in sede di assemblea può farsi delegare
da altro socio, ogni socio può essere portatore di
non più di una delega.
l soci ordinari sono tenuti al versamento di una
quota associativa annuale
La quota associativa e' annuale, non e'
trasferibile, non e' restituibile in caso di
recesso. di decesso o di perdita della qualità di
aderente e non e' soggetta a rivalutazione.
La quota associativa deve essere versata entro il
mese di marzo deii'esercizio di riferimento.
Ogni socio a diritto:
di partecipare alle assemblee (se è in regola con il
pagamento della quota associativa) e di votare
direttamente o per delega;
di conoscere i programmi con i quali l'associazione
intende attuare gli scopi sociali;
di partecipare alle attività promosse
dall'associazione,
di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
Ogni socio è obbligato:
ad osservare le norme del presente Statuto, dei
Regolamento nonche` le deliberazioni adottate dagli
organi sociali;
a versare la quota annua associativa stabilita
dall'Assemblea;
a svolgere le attività preventivamente concordate;
a mantenere un comportamento conforme alle finalità
dell Associazione.
a non avvalersi della propria qualifica di socio per
propaganda a qualsiasi titolo e comunque per scopi
personali.
Art. 6 - Organi sociali
Sono organi sociali dell'Associazione:
L'Assemblea dei Soci
il Consiglio Direttivo
il Presidente
il Collegio dei Revisori (se nominato)
il Collegio dei Probiviri( se nominato)
il Comitato Scientifico
Tutte le prestazioni fornite dai soci aventi cariche
associative non sono retribuite, salvo il rimborso
delle spese effettivamente sostenute ed inerenti
all'incarico.
Art. 7 - Assemblea
L'Assemblea dei soci , formata da tutti i soci, è
l'organo supremo dell'Associazione e le sue
delibere, prese in conformità del presente Statuto e
degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti
i soci anche se assenti o dissenzienti.
All'Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una
volta all'anno dal Presidente entro il 30 aprile,
spetta:
l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio
direttivo;
l'elezione e la revoca del Collegio dei revisori (se
nominato);
l'elezione e la revoca del Collegio dei probiviri
(se nominato);
l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo,
nonché della relativa relazione;
l'approvazione del programma e del piano annuale
delle attività associative, culturali e formative;
l'approvazione del regolamento interno.
L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria
L'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida se in
prima convocazione è presente la maggioranza dei
soci e delibera validamente con la maggioranza dei
presenti; in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti.
L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche
dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, lo
scioglimento dell' Associazione e quant'altro ad
essa demandato dalla Legge e dal presente Statuto.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso
all'albo della sede 15 giorni prima della data
fissata.
Art. 8 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo e l'organo a cui compete la
gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione
per il perseguimento delle finalita istituzionali e
per l'attuazione delle deliberazioni delle assemblee
dei soci.
E' composto da tre a nove membri ed è nominato
dall'assemblea dei soci, resta in carica per un
triennio e può essere rieletto.
Il primo çonsiglio Direttivo è nominato nell'Atto
Costitutivo dell'Associazione.
I membn del Consiglio Direttivo svolgono
gratuitamente la loro attività, durano in carica tre
anni e possono essere rieletti.
ll Consiglio Direttivo può essere revocato
dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci
aventi diritto al voto.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo
presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse
assente a tre riunioni consecutive, salvo
giustificato motivo, decade e viene sostituito per
la restante durata del consiglio stesso.
ll Consiglio Direttivo e validamente costituito
quando sono presenti i 2/3 dei membri.
Al Consiglio Direttivo spetta:
- eleggere il Presidente, il Segretario e il
Tesoriere;
- predisporre annualmente il bilancio consuntivo e
preventivo , da sottopone all'approvazione
dell'Assemblea;
- predisporre il piano annuale e le modalità di
attuazione delle iniziative;
- predisporre il regolamento interno, da sottoporre
all'assemblea per la sua approvazione;
- accogliere le domande di ammissione e dimissione;
- provvedere alla nomina dei componenti il Comitato
Scientifico.
Art. 9 - Il Presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e
resta in carica per tre anni, tranne i casi di
dimissioni anticipate, decesso o revoca e può essere
rieletto.
Egli convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e, in
caso di impedimento viene sostituito nelle sue
funzioni, dal vice presidente o dal consigliere più
anziano.
Il presidente è responsabile della gestione
economica delI'Associazione, sulla base del
preventivo delineato dall'Assemblea dei Soci. Egli
compilerà, su base annuale, un Rendiconto Economico
Consuntivo da sottoporre all' approvazione
dell'Assemblea dei Soci.
Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell'Associazione e il potere di firma, con
possibilità di nominare procuratori speciali ex art
2209 del Codice Civile, con delega per la
rappresentanza e conclusione di determinati negozi
e/o contratti.
Fra i poteri del Presidente rientrano inoltre:
- Aprire e chiudere conti presso istituti bancari e
postali, ?rmarne i relativi assegni, dare e
sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo, agli
istituti bancari e postali, presso i quali
l'Associazione detiene rapporti, ivi compresa la
delega di firma ad altri soci o a terzi.
- Sottoscrivere impegni o richieste, per conto
dell'Associazione, verso terzi e la Pubblica
Amministrazione, Enti locali e privati.
- Rilasciare dichiarazioni o quietanze, concludere
contratti.
- Stare in giudizio per conto e a spese
dell'Associazione.
Art. 10 - Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente e
da tre a 10 componenti esperti, che si sono distinti
per competenza professionale e doti umane nella
relazione con i pazienti affetti da malattie rare
del polmone, i quali vengono nominati dal Consiglio
Direttivo anche tra non soci.
Il Comitato Scientifico identifica e propone al
Consiglio Direttivo programmi di lavoro e ricerca e
segue lo sviluppo dei progetti stessi.
Art. 11 - Bilancio
L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno. Entro il 15 aprile il
Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il
bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed
entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo
all'anno successivo.
E' vietata, durante la vita dell'Associazione, la
distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o
capitale, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre Onlus che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima
struttura unitaria.
L'associazione dovrà impiegare gli utili o gli
avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse.
Art. 12 - Risorse Economiche
Le risorse economiche dell'Associazione provengono
da:
1. contributi;
2. beni mobili ed immobili;
3. donazioni e lasciti;
4. rimborsi derivanti da convenzioni;
5. attività marginali di carattere commerciale e
produttivo, manifestazioni, mostre e mercati;
6. finanziamenti ed ogni altro tipo di entrata;
I contributi, costituiti dalle quote associative,
sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.
Altri contributi potranno essere costituiti da
erogazioni da parte di privati, dallo Stato, da Enti
o Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente a
sostegno di specifiche e documentate attività e/o
progetti.
L'Associazione potrà possedere, acquistare, gestire,
condurre in locazione e ottenere, in uso gratuito,
tutte le attrezzature e impianti necessari.
I beni di proprietà degli aderenti e di teizi
possono essere dati in comodato all'Associazione.
Le somme versate dai soci, per le quote sociali. non
sono nmborsabili in nessun caso.
Art. 13 - Dipendenti e collaboratori
L'Associazione può assumere dipendenti nei limiti
strettamente necessari al conseguimento degli scopi
dell'Associazione e nelle forme ritenute più
opportune limitatamente a quanto stabilito dall`art.
10, comma 6, lett. e), del D.Lgs.n.46O/97.
L'assunzione viene deliberata dal Consiglio
Direttivo che autorizza il Presidente a compiere
tutti gli atti necessari.
I dipendenti sono ai sensi di legge, assicurati
contro le malattie, infortunio, e per la
responsabilità civile verso i terzi.
L'Associazione può avvalersi dell'opera di
collaboratori di lavoro autonomo, nei limiti
strettamente necessari, al conseguimento degli scopi
dell'Associazione e nelle forme ritenute più
opportune.
Il contratto di collaborazione deve essere approvato
dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente
a firrmarlo.
Art. 14 - Responsabilità
L'Associazione risponde, con beni propri, dei danni
causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei
contratti stipulati.
L'Associazione, previa delibera del Consiglio
Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da
responsabilìtà contrattuale ed extracontrattuale
dell'organizzazione stessa.
Art. 15 - Modifica Statuto e Scioglimento
dell'Associazione
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere
presentate all'Assemblea da uno degli organi o da
almeno un decimo dei Soci.
Le relative deliberazioni sono approvate
dall'Assemblea straordinaria con la presenza di
almeno i tre quarti dei Soci e il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento e quindi la liquidazione
dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio
Direttivo e approvato, con il voto favorevole di
almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea
straordinaria convocata con specifico ordine del
giorno.
In caso di scioglimento dell'Associazione
l'Assemblea dovrà nominare un liquidatore,
determinandone i poteri e le modalità della
liquidazione.
Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere
devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di
utilità sociale o ai fini di pubblica utilità
sentito l`organismo di controllo di cui all'Art. 3,
comma 190 della L. 23/12/1996 n. 662 salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni utili
e riserve ai Soci.
Art. 16 - Regolamento e altre norme applicabili
L'Associazione potrà dotarsi di un regolamento
interno, ove ritenuto necessario.
L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o
federazioni a carattere nazionale, nonché a
convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire
ai propri Soci proficue opportunità facilitazioni.
Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni
di legge in materia di Associazioni non
riconosciute.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa
riferimento alle norme costituzionali e ai principi
dell'ordinamento giuridico vigente..